FOFI: Circolare n.14163 PAXLOVID: Prorogato fino al 30.04.2023 il Protocollo d’Intesa per la distribuzione gratuita in farmacia
Si comunica che, il 23 dicembre u.s., è stato sottoscritto l’Accordo che proroga fino al 30 aprile 2023 le previsioni del Protocollo d’intesa del 15 aprile u.s. per la distribuzione e dispensazione gratuita nelle farmacie territoriali del farmaco antivirale Paxlovid. Tale Protocollo prevede, pertanto, la prosecuzione dei termini e modalità di dispensazione del citato farmaco nelle farmacie territoriali già descritti nella suddetta circolare.
A decorrere dal 1° maggio 2023, o anche in data antecedente in base alle determinazioni di ogni singola Regione o Provincia autonoma, il farmaco sarà reso disponibile ai distributori intermedi e alle farmacie del territorio secondo le ordinarie procedure degli accordi regionali.
FOFI: Circolare FOFI n.14162 Decorrenza applicazione art. 38 -bis D.L. 152/2021: assolvimento obbligo ECM 70% per efficacia polizze assicurative
Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM), si forniscono i seguenti aggiornamenti.
L’art. 38-bis del decreto-legge 06 novembre 2021, n. 152 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”. Al fine di fornire adeguate indicazioni agli iscritti, la Federazione degli Ordini ha ritenuto opportuno acquisire l’avviso del Ministero della Salute sulla corretta interpretazione della predetta disposizione, con specifico riferimento alla decorrenza della prima applicazione. Il Dicastero, in riscontro al quesito posto, ha precisato che la condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dall’anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023–2025.
In proposito, tuttavia, è quanto mai necessario sottolineare che recentemente il decreto-legge Milleproroghe (D.L.198/2022 - cfr. circolare n. 14161 del 2/1/2023) ha modificato l’art. 5-bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), sostituendo le parole “triennio 2020-2022” con le parole “quadriennio 2020-2023”, prorogando conseguentemente di un anno - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo ECM. Sarà cura della Federazione, pertanto, fornire chiarimenti circa il coordinamento della suddetta norma di rango primario con le altre disposizioni in materia di ECM. Si ricorda, inoltre, la delibera della CNFC - riunione del 9 dicembre 2021 in merito all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che abbiano compiuto il 70° anno di età. Ne consegue che l’iscritto che abbia superato il predetto limite di età ed eserciti ancora la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) è tenuto a comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione, accedendo con SPID, all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia all’esenzione in questione.
FOFI - Circolare n.14118 Scadenza triennio formativo ECM – Focus su Autoformazione e formazione individuale
Si rammenta che il triennio Formativo ECM 2020-2022 si concluderà il 31 dicembre 2022, termine ultimo per acquisire i crediti ECM e per assolvere al proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali - in merito, si segnala che già soltanto con la partecipazione automatica al Dossier formativo di Gruppo della FOFI tutti i farmacisti hanno una riduzione di 30 crediti).
A titolo riepilogativo, si ricorda che dall’inizio del presente triennio formativo, la Federazione in qualità di provider ha già accreditato complessivamente 24 corsi ECM (per un totale di 124 crediti), fruibili attraverso la piattaforma federale www.FADFOFI.it in maniera completamente gratuita e senza sponsorizzazioni da parte di tutti gli iscritti all’Albo. Al momento sono ancora attivi 16 eventi formativi, di cui 10 corsi rientranti nel “Progetto Formativo Nazionale - Sperimentazione farmacia dei servizi” realizzato in collaborazione FOFI e Fondazione Francesco Cannavò con l'adesione delle principali Associazioni e Società scientifiche del settore.
Si ricorda che per completare l’obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla FOFI, si possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l’istituto dell’Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell’obbligo formativo triennale individuale.
L’istituto dell’Autoformazione, permette al professionista di acquisire crediti da autoapprendimento a seguito di istanza di riconoscimento relativa all’effettuazione dell’attività autocertificata dall’impegno orario.
A tale proposito, si ricorda che, per ottenere i crediti ECM di Autoformazione, da qualche mese è attiva una specifica funzione sul portale informatico di gestione dell’anagrafe dei crediti ECM gestito dal Co.Ge.A.P.S., attraverso la quale è possibile inserire in maniera autonoma e rapida le richieste di riconoscimento dei crediti da autoapprendimento inerenti a tali ipotesi aggiuntive previste per la professione di farmacista.
Oltre all’Autoformazione la Commissione Nazionale ha previsto altre ipotesi di ottenimento di crediti formativi riguardanti attività formative non erogate da provider, che rientrano nella c.d. “Formazione Individuale”.
Si elencano di seguito le tipologie di attività di Formazione Individuale attualmente esistenti:
a) attività di ricerca scientifica:
1. pubblicazioni scientifiche;
2. sperimentazioni cliniche;
b) tutoraggio individuale;
c) attività di formazione individuale all’estero.
Si ricorda che i crediti maturabili tramite la formazione individuale, non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il sopraindicato limite del 20% per l’autoformazione.
FOFI - Circolare FOFI n.14020 Farma Lavoro: il rinnovo della piattaforma federale
Il 21 ottobre 2022 è stata lanciata la rinnovata piattaforma di Farma Lavoro dedicata alla qualificazione professionale del farmacista e all’incontro di domande e offerte di lavoro.
Il Progetto federale a distanza di anni, continua a destare un grande interesse da parte di tutte le componenti del settore professionale farmaceutico.
Alla luce dell’elevato livello di gradimento degli utenti, il Presidente della Federazione, Dr. Andrea Mandelli, unitamente al Comitato Centrale, ha fortemente voluto avviare un processo di ammodernamento, implementazione e rilancio della piattaforma per consentire in primo luogo un adeguamento della stessa alla nuova figura professionale del farmacista.
È stato altresì previsto un Comitato scientifico, presieduto dal Segretario, Dr. Maurizio Pace, che avrà il compito precipuo, di proporre implementazioni e sviluppi della piattaforma, anche tenendo conto delle esigenze indicate dagli utenti e di verificare lo stato di attuazione della progettazione, realizzazione e promozione di Farma Lavoro. È stata modificata l’architettura per migliorare i flussi degli annunci per una visione più chiara degli stessi e la personalizzazione della fruizione dei contenuti ha lo scopo di incentivare l’utilizzo della piattaforma da parte degli utenti, anche attraverso una profilazione degli stessi molto dettagliata. Sono stati migliorati la fruizione ed il formato dei contenuti formativi e informativi.
È presente anche un nuovo modello di servizi orientato a costruire nuove conoscenze, migliorare la ricerca e la proposizione sul mercato nel settore farmaceutico.
FOFI - Circolare FOFI n.14016 – Esenzione automatica ECM farmacisti over 70 anni età ed esercizio professione senza espressa comunicazione al CoGeAPS: probabile copertura assicurativa
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita delibera assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021 (si veda, in particolare, la disposizione di cui al punto 3.), ha deciso di introdurre un’importante novità, relativa all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età, per svolgimento dell’attività professionale in modo saltuario, ex lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Altrimenti, l’iscritto che esercita la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) deve comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione accedendo con SPID all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia dell’esenzione in questione.
Qualora si svolgesse attività riservata senza aver inserito tale comunicazione, infatti, vi sarebbe un’evidente irregolarità che la compagnia assicurativa potrebbe eccepire con conseguente esclusione della copertura assicurativa per responsabilità professionale.
La Commissione Nazionale, con delibera del 4.2.2021, ha stabilito che per “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.