ECM
Obbligo Formativo triennio 2023-2025 – delibera CNFC n. 2/2023
Il 1° gennaio u.s. è cominciato il nuovo triennio formativo ECM 2023-2025.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nella riunione del 8 novembre u.s., con la delibera n. 2/2023, ha determinato in 150 crediti formativi l’obbligo formativo anche per il presente triennio, fatte salve le decisioni della Commissione stessa in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l’applicazione per il triennio in corso delle riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:
- delibera della CNFC del 23.09.2021 in materia di “Dossier formativo”;
- paragrafo 1.1. punti n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Spostamento crediti al triennio 2020/2022 – delibera CNFC n. 2/2023
Con la medesima delibera (vedi precisamente l’art. 2), la CNFC ha definito le modalità per effettuare lo spostamento di crediti ECM al triennio 2020/2022, al fine di regolarizzare la relativa posizione formativa.
L’acquisizione dei crediti formativi da imputare al precedente triennio 2020-2022 è confermata fino al 31 dicembre 2023, purché i corsi abbiano “data di fine evento” fissata al massimo per il 31.12.2023.
La possibilità di spostamento dei crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S. è stata consentita fino al 30 giugno 2024.
Ciò in quanto la normativa ECM prevede che i Provider abbiano 90 giorni di tempo dalla data di fine dell’evento formativo per inviare all’Ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. la rendicontazione degli eventi formativi tempistica fissata dalla per la rendiconta.
***Riepilogando***
Il farmacista che non ha assolto al proprio obbligo formativo nel triennio 2020-2022: può spostare, sin da ora, dal triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022 i crediti già maturati e visibili nel portale del COGEAPS attraverso l’apposita funzione informatica; potrà spostare, fino al 30.6.2024, i crediti di corsi con scadenza al 31 dicembre 2023 (acquisiti quindi entro la fine dell’anno), che al momento non sono ancora visibili nel portale del COGEAPS, alla luce della citata tempistica di rendicontazione (N.B. la CNFC ha precisato che non è possibile inserire manualmente crediti di corsi mancanti prima della rendicontazione stessa e senza preventive interlocuzioni con i provider).
Si rammenta che i farmacisti possono avvalersi della possibilità di acquisire i crediti anche per Autoformazione che non sono soggetti a rendicontazione da parte del provider e che possono essere spostati, sin da ora, al triennio 2020-2022.
Link utili: Accesso sito Co.Ge.A.P.S. - Accesso sito AGENAS
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Delibera criteri assegnazione crediti | Download | ||
Domanda di riconoscimento dei crediti ECM per attività di tutoraggio domanda_di_riconoscimento_dei_crediti_ecm_per_attivita_di_tutoraggio.pdf | Download | ||
Domanda di riconoscimento dei crediti ECM per autoformazione domanda_di_riconoscimento_dei_crediti_ecm_per_autoformazione.pdf | Download | ||
Domanda di riconoscimento dei crediti ECM per formazione individuale all'estero domanda_di_riconoscimento_dei_crediti_ecm_per_formazione_individuale_allestero.pdf | Download | ||
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Domanda di riconoscimento di esonero:esenzione ECM per casi non previsti dal manuale sulla formazione continua del profession... | Download | ||
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