Strumenti di accessibilità
  • Scala contenuto 100%
  • Dimensione font 100%
  • Interlinea 100%
  • Spaziatura lettere 100%

Ricezione telefonate: LUN-VEN 08.00-9.00 e 13.00-14.00 / Apertura al pubblico LUN-VEN 08.00-14.00

Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 210, Supplemento Ordinario n. 34, il Decreto Interministeriale 1° luglio 2026, recante “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping”, adottato ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Con questo provvedimento è approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione all'emendamento all'allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport» adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2026 e riportata nell'allegato I, parte integrante del presente decreto.

La lista, di cui all’Allegato III al decreto, è costituita nelle seguenti sezioni:

sezione1: classi vietate;

sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;

sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Il presente decreto sostituisce il decreto 28 maggio 2025 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per maggiori informazioni, consulta il Decreto