News su ordinanza TAR Latina su non obbligo soppressione sedi
mittente | FOFI |
data | 16.07.2019 |
Prot. n. | / |
oggetto | News su ordinanza TAR Latina su non obbligo soppressione sedi |
testo | Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 403/2019 del 30 maggio u.s., ha rigettato il ricorso, proposto dal titolare di una farmacia istituita, nel territorio del Comune, secondo il criterio cosiddetto demografico, per l’annullamento della nota con cui l’Amministrazione respingeva l’istanza di revisione biennale della pianta organica delle sedi ai sensi dell’art. 2 L. n. 475 del 1968 dallo stesso presentata. Tale istanza evidenziava che, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente, nel Comune in questione avrebbe potuto essere presente una sola farmacia. Di conseguenza la seconda farmacia istituita nel 1981 nel medesimo territorio sulla base del differente criterio topografico avrebbe dovuto essere soppressa. Il Tar di Latina, nel rigettare il ricorso proposto avverso la decisione dell’Amministrazione, ha richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “l’obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un’attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale”. |
Circolare FOFI n. 11626 “Cartellini identificativi”
mittente | FOFI |
data | 16.07.2019 |
Prot. n. | 201900006131 |
oggetto | Circolare FOFI n. 11626 “Cartellini identificativi” |
testo | Con riferimento ai dati identificativi da riportare sul cartellino di riconoscimento, il Garante per la Privacy, con nota del 10.4.2019, pervenuta alla Federazione in data 4.7.2019, ha fornito alcuni chiarimenti. In via preliminare, si ricorda che, in virtù dell’art 7 del Codice Deontologico, al fine di garantire la propria identificabilità, il farmacista ha il dovere di indossare contemporaneamente il camice bianco con il distintivo professionale e un cartellino di riconoscimento che rechi elementi identificativi. In proposito, si segnala che il Garante, “alla luce del pubblico interesse connesso all’esercizio dell’attività svolta da coloro che operano in qualità di farmacista (dispensazione e fornitura di farmaci, preparazione di medicinali, valutazione dell’appropriatezza terapeutica, attività di consulenza),” ritiene “che, in termini generali, sussistano specifiche esigenze di personalizzazione ed umanizzazione del servizio reso dal farmacista, nonché di identificazione di coloro che operano in qualità di farmacista rispetto ad altre figure professionali che operano all'interno delle farmacie.” Tuttavia, l’Autorità ha ulteriormente specificato che “il titolare del trattamento (ndr leggasi il datore di lavoro) dovrà altresì tenere in considerazione, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, la necessità di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei farmacisti stessi, qualora si riscontrino concrete situazioni di rischio o di pericolo, tenuto conto del contesto in cui l'esposizione di dati identificativi sarebbe effettuata (fattori ambientali, particolari orari di servizio, etc.).”. In merito, si osserva, quindi, che - ferme restando le modalità generali stabilite dal Consiglio direttivo dell’Ordine territorialmente competente - ciascun titolare del trattamento potrà individuare gli elementi identificativi che saranno apposti sul cartellino nella singola farmacia, previa adeguata motivazione in ragione delle possibili concrete situazioni di rischio riscontrate da comunicare all’Ordine stesso. |