In vista della prossima scadenza del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, si indicano le disposizioni regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle elezioni e che sono state recentemente oggetto di modifica normativa con la L. 3/2018 (che ha modificato il D.Lgs.C.P.S. 233/46) e con il successivo D.M. 15 marzo 2018.
Il 31 dicembre p.v. scade il mandato relativo al triennio 2017-2020 dei Consigli Direttivi e dei Collegi dei Revisori dei conti degli Ordini ed entro tale data i suddetti organi istituzionali devono essere rinnovati.
Con la L. 3/2018, la durata del mandato è stata estesa di un anno e, pertanto, a decorrere dalla prossima tornata elettorale, gli organi resteranno in carica per un quadriennio.
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del suddetto D.Lgs.C.P.S. 233/46 e dell’art. 1, comma 2, del citato D.M. 15/3/2018, l’Assemblea deve essere convocata nel terzo quadrimestre (settembre-dicembre) del corrente anno e la proclamazione degli eletti deve essere effettuata al massimo entro il 31 dicembre
L’Assemblea elettorale è valida qualora siano raggiunti i seguenti quorum di votanti (art. 2, comma 4, D.Lgs.C.P.S. 233/46 in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, D.M. 15/3/2018):
in prima convocazione, quando abbiano votato almeno i due quinti (2/5) degli aventi diritto; in seconda convocazione, quando abbiano votato almeno un quinto (1/5) degli iscritti; a partire dalla terza convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.
Hanno diritto di voto (c.d. “elettorato attivo”) tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine (compresi gli iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari) Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto.
La legge del 2018 ha confermato l’eleggibilità di tutti gli iscritti all’Albo che abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge (compresi i Consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti uscenti, nonché gli iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari e coloro che risultino sospesi dall’esercizio della professione).
Il numero dei Consiglieri da eleggere è 15. I Revisori dei conti da eleggere sono 3: due componenti effettivi ed uno supplente.
La preferenza espressa nei confronti di iscritti che non abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge è da considerarsi dispersa.
La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista, che dovrà essere denominata. Le liste denominate dei candidati ovvero le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, entro le ore 13,00 (tredici) di martedì 22 settembre p.v. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., ovvero a mano presso la sede dell’Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere ( art. 2 D.M. 15/3/2018).
L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito nella sezione: ISTITUZIONALE / “SPECIALE ELEZIONI”
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.
Si precisa che sarà possibile presentare liste in cui siano indicati congiuntamente l’elenco dei candidati alla carica di componente del Consiglio direttivo, nonché quello dei candidati alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti. In tal caso, la lista unica dovrà essere sottoscritta da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari a 18.
Si evidenzia che anche i candidati alle elezioni possono sottoscrivere le liste. L’autenticazione delle firme da parte del Presidente o di un suo delegato potrà avvenire in modo congiunto con la presenza di tutti i sottoscrittori ovvero anche singolarmente da parte di ognuno di essi contattando la Segreteria dell’Ordine per stabilire orario e data di convalida delle firme.
Come stabilito dall’art. 3 del D.M. 15/3/2018, il seggio elettorale è composto nel seguente modo:
- dai tre iscritti più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo uscente o al Collegio dei revisori uscente e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
- dall’iscritto più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario;
i tre componenti di cui alla lettera a) scelgono al loro interno il Presidente del seggio elettorale.
Si precisa che il D.M. 15/3/2018 ha stabilito che dovranno essere nominati componenti supplenti per il Presidente del seggio, per i due scrutatori, nonché per il segretario.
SCHEDE DI VOTAZIONE e OPERAZIONI DI VOTO
Per le votazioni sono predisposte due schede munite del timbro dell’Ordine di colore bianco per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e di colore giallo per l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Non sono ammessi voti per delega, né per posta, né è consentito utilizzare strumenti diversi dalla matita copiativa a pena di nullità del voto (art. 5, comma 4, D.M. 15/3/2018).
Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la sola denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste pubblicate, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente (art. 4, comma 4, D.M. 15/3/2018).
Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, unitamente ad una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.
Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa (art. 5, comma 4, D.M. 15/3/2018).